Mercoledi, 14 aprile 2021

Sul progetto e atto ritirato "campo di calcio di Depressa a campo di padel " risponde l'assessore architetto Serena Ruberto

Sono costretta ad intervenire in ordine alla vicenda amministrativa inerente il Campo Sportivo Comunale della Frazione di Depressa e che mi vede coinvolta in prima persona quale firmataria del progetto di variante, oggetto di diffuse strumentalizzazioni sia sui social che sulla stampa locale, al fine di puntualizzare diversi profili, da più parti richiamati in maniera del tutto confusionaria e coinvolgenti la mia sfera privata, professionale e politica.

Prendendo le mosse dal progetto, preme, anzitutto, precisare che la gestione del Campo Sportivo fu messa a bando pubblico nel gennaio del 2017, in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 44/2015 e della consequenziale Determinazione del Responsabile del Servizio n. 55 del 24.01.2017.

L’affidataria della gestione, A.S.D. Granturismo (peraltro, per quanto è dato sapere, l’unica partecipante all’avviso pubblico), a seguito di una convenzione, sottoscritta il 28.04.2017 presentò nel novembre dello stesso anno, un progetto definitivo, a firma di mio padre, Arch. Geremia Ruberto, che prevedeva, tra l’altro, la realizzazione di un campo di calcio a otto, un campo di calcio a cinque, entrambi in erbetta sintetica, nonché un campo in sabbia polifunzionale, oltre alla sistemazione dell’area antistante quella destinata allo sport per attività ludiche, così come previsto dalla convenzione sopracitata, all’art. 1 “Il Comune di Tricase affida la gestione del campo sportivo comunale nella frazione di Depressa, per essere destinato all’esercizio di discipline sportive tra quelle riconosciute, associate o affiliate al CONI…

La gestione consisterà nell’uso, manutenzione, pulizia, custodia e sorveglianza dell’impianto dell’area di pertinenza nonché nell’uso di tutta l’attrezzatura comunale esistente, messa a disposizione per la normale conduzione e gestione dell’impianto. L’impianto potrà essere utilizzato parzialmente anche per altre attività, compatibili con l’uso dell’impianto sportivo. In questo caso il concessionario dovrà ottenere preventivamente il nulla osta dall’Amministrazione comunale, attraverso gli uffici competenti”. Tale progetto, quindi, già nel 2017 ebbe esito favorevole dall’U.T.C. e, di seguito, previa autorizzazione del CONI, l’approvazione della Giunta 2 Comunale dell’epoca, con deliberazione N. 315 del 29.12.2017.

Pur non competendomi, perché estranea al richiamato intervento, le considerazioni in merito alle ragioni che condussero i responsabili dell’epoca a simili modifiche, ritengo fossero state originate dalla intervenuta evoluzione delle pratiche sportive, sempre più caratterizzata dalla diffusione di competizioni amatoriali su terreni di gioco di ridimensionata estensione rispetto a quella tradizionale, e, nel contempo, al fine di rendere polifunzionale un’area non più rispondente alle esigenze della collettività.

Ed è proprio in quest’ottica che la concessionaria ha deciso di trasformare una limitata area, già destinata ad allocare uno dei campi di calcio a otto, in 4 campi di “padel” (sport affiliato CONI), presentando un progetto di variante, a mia firma, e tanto, per il semplice motivo che mio padre, firmatario dell’originario progetto, era ed è impossibilitato a sottoscrivere la variante, in quanto attualmente all’estero!

Tutto ciò che ne è derivato dalla vicenda è semplicemente frutto di (sia consentito il termine) becera strumentalizzazione, che non ha nulla da condividere con la Politica! E’ stato sufficiente apporre sulla variante la mia firma, nella qualità, affinché si svegliassero “coscienze” dal nostalgico passato de “La leva calcistica della classe ‘68”, ovvero per paventare chissà quali corsie preferenziali nell’approvazione del progetto, come se a firmarlo fosse stato l’Arch. Rossi o l’Ing. Bianchi qualsiasi, la variante non avrebbe avuto lo stesso esito. Ma mi chiedo: dov’erano questi nostalgici e/o dietrologi quando il progetto ebbe l’irreversibile imprinting definitivo nell’ormai lontano 2017? Ogni ulteriore commento risulterebbe superfluo, se non offensivo dell’altrui intelligenza!

Come pure, del tutto gratuiti e non meno biasimevoli, risultano gli accostamenti della vicenda amministrativa di che trattasi con il periodo emergenziale che da oltre un anno attanaglia l’intero globo terrestre, con tutte le nefaste conseguenze socioeconomiche che si porta dietro la pandemia! in ogni caso, l’intervenuta determinazione, in autotutela, di annullamento della originaria approvazione del 05.03.2021, ha come motivazione il 3 vizio di competenza ai sensi dell’art. 21 octies della Legge 241 del 1990, e non già perché a firmare la variante è stata l’Arch. Serena Ruberto, l cui delega assessorile assegnatami dal Sindaco, “Ambiente e Salute Pubblica, Decoro urbano e Piano del verde, Valorizzazione del patrimonio culturale, Rigenerazione urbana”, non risulta affatto incompatibile con l’esercizio della professione sul territorio comunale.

Da più parti leggo il richiamo all’art. 78 del TUEL, ma (non tanto stranamente) si omette il riferimento al terzo comma della disposizione in parola, a tenore del quale “I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato”. E’ opportuno, anzitutto, precisare che il TUEL non prevede alcuna disposizione sull’incompatibilità, in astratto, tra la carica di assessore e l’esercizio di una libera professione nello stesso territorio del Comune amministrato. Il richiamato art. 78, terzo comma, del TUEL prevede il dovere di astensione dall’esercizio di attività libero professionale in materia di edilizia privata e pubblica per i soli assessori comunali competenti in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici.

La ratio della disposizione è quella di garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa: il dovere di astensione riguarda soltanto i componenti della Giunta comunale competenti nei campi dell’urbanistica, dell’edilizia e dei lavori pubblici, che svolgono in proprio un’attività liberoprofessionale nello stesso delicato settore nel quale come pubblici amministratori sono chiamati a tutelare interessi della collettività locale. Tale norma, peraltro, non rappresenta un’ulteriore ipotesi di incompatibilità per l’amministratore, bensì disciplina semplicemente l'attività professionale privata dei titolari di cariche pubbliche nell’ambito del territorio da essi amministrato, senza che questi decadano dalla carica elettiva ricoperta.

Ciò precisato, la carica assessorile inerente il decoro urbano non può essere annoverata tra quelle previste nel più volte richiamato terzo comma dell’art. 78 del TUEL e non tanto perché quest’ultima, di stretta interpretazione, non risulta suscettibile di estensione analogica, quanto 4 perché detta delega, necessariamente correlata a quella inerente l’Ambiente e la Salute pubblica, investe ambiti di operatività che hanno ben poco da condividere con l’attività urbanistica ed edilizia, comunque, nel caso di specie, riservata al Sindaco!

Il decoro e l’arredo urbano, ma anche la rigenerazione urbana (intesa come insieme di azioni volte al recupero e alla riqualificazione dello spazio urbano: il processo di rigenerazione avviene tramite interventi di recupero a livello di infrastrutture e servizi, limitando il consumo di territorio a tutela della sostenibilità ambientale), è materia attinente, a titolo esemplificativo e non di certo esaustivo, alla pulizia delle strade ed al verde pubblico; al decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico; all’occupazione degli spazi pubblici e di uso pubblico; agli elementi di arredo urbano; agli impianti di illuminazione esterna pubblica; ai cassonetti raccolta rifiuti, parcometri, transenne parapedonali, cartelli planimetrici; alle antenne radiotelevisive, antenne paraboliche, impianti di telefonia cellulare; ai monumenti ed edicole funerarie; alle insegne e mezzi pubblicitari; ai segnali turistici e di territorio; e così via.

Pertanto, facendo espressa riserva di ogni azione, nessuna esclusa, a difesa dei miei diritti, oltremodo minati da allusioni, illazioni ed insinuazioni palesemente gratuite ed infondate, sono costretta, conclusivamente, a diffidare chicchessia, per il futuro, dal porre in essere simili comportamenti diffamatori, indiscutibilmente incidenti sulla mia sfera personale privata, ma anche su quella pubblica, non meno meritevole di tutela!

Tricase, li 13.04.2021

Arch. Serena Ruberto

 

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