Lunedi, 28 novembre 2022

I consiglieri di Cantiere Civico

Bloccare l'antenna non è impossibile

Vogliamo tornare alla questione dell’installazione dell’antenna in Lucugnano ad opera della SiTower, di cui abbiamo già discusso nel Consiglio Comunale del 21 novembre. Nell’occasione, abbiamo ribadito la nostra posizione di netta contrarietà e forte perplessità sul luogo scelto per l’installazione, già espressa nel corso dell’assemblea pubblica con i cittadini di Lucugnano.

Alcuni fatti rilevanti accaduti negli ultimi giorni ci inducono a richiedere con urgenza l’adozione di atti amministrativi adatti a rispondere ai rilievi che di seguito evidenziamo:

  1. Dall’analisi più accurata della procedura adottata per ottenere l’autorizzazione, la S.C.I.A. ai sensi della procedura semplificata prevista dal D.Lgs n. 259 del 2003, risulta che al punto 21 della stessa si afferma che “l’intervento non ricade nella fascia di rispetto cimiteriale”(art.338 de. T.U. delle leggi sanitarie 1265/1934). Questa affermazione risulta sbagliata, come emerge dal confronto tra la mappa prodotta dall’Azienda e quella comunale.
  2. Con ordinanza del 23 novembre, la III sezione del TAR Lecce ha dato ragione al Comune di Arnesano contro il ricorso di un operatore di telefonia, a cui era stata negata l’installazione di una antenna. Questo caso ha molto in comune, per la tipologia e la dimensione dell’antenna, con l’intervento in corso a Lucugnano. IL provvedimento del Comune era intervenuto decorso il termine di 90 giorni dalla SCIA e, dunque, secondo la società ricorrente, oltre il termine entro il quale il Comune poteva intervenire, essendo maturato il silenzio-assenso sull’istanza dei privati.

Il TAR Lecce, aderendo alle tesi del Comune di Arnesano, ha invece affermato che per l’intervento fosse necessario un permesso di costruire e non la semplice SCIA presentata dal ricorrente. Per la sua altezza di m. 42, l’antenna ha, infatti, un evidente impatto ambientale. Della stessa entità, ricordiamo, si configura l’antenna in costruzione a Lucugnano. Secondo il Giudice Amministrativo “se, in linea astratta, le infrastrutture per le comunicazioni elettroniche, assimilate in toto alle opere di urbanizzazione primaria(art.86 co.3 d.Lgs 259/2003)non necessitano del permesso di costruire, essendo sufficienti per la loro realizzazione e modifica, rispettivamente, l’autorizzazione unica o la SCIA(entrambe disciplinate dall’art.87 e seguenti del Codice citato), sul piano concreto, come nella fattispecie in oggetto, laddove alle già di per sè rilevanti caratteristiche di altezza e dimensioni, si affianchino altresì opere accessorie ad evidente impatto urbanistico e d edilizio, appare necessario il previo assenso edilizio.”

Infatti, l’art. 3 del D.Lgs  n.380/2001 definisce, tra gli altri, quali interventi di nuova costruzione: gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; l’installazione di torri e tralicci per impianti radio ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione.

Per quanto abbiamo esposto, crediamo che esistano le condizioni perché si valuti l’adozione di atti amministrativi in coerenza con il nuovo indirizzo giurisprudenziale, emanato dal TAR Lecce.

 

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