di Alessandro DISTANTE

Le questioni complesse richiedono analisi complesse e la forza del dubbio è il vero motore per giungere ad una scelta, mai assoluta e definitiva, ma a quella ritenuta, al momento, quella giusta e più rispondente all’interesse pubblico.

La banalizzazione e l’estremizzazione ideologica del dibattito sul Referendum sono il frutto di una cultura che preferisce gli slogan e le tifoserie all’analisi “adulta”.

Tra i criteri distorti di analisi e di giudizio: la dietrologia. Una proposta non viene esaminata e giudicata per quello che essa contiene ma per quello che si ritiene nasconda (quello che c’è dietro) e per quello che, in futuro, potrebbe determinare. E’ certamente un criterio utile per non parcellizzare i fenomeni e le proposte se non le si legge in un’ottica di sistema. Ma è proprio la logica di sistema che, in un ordinamento come il nostro, ha nella Corte Costituzionale, una Istituzione chiamata a controllare se una determinata produzione legislativa sia rispettosa oppure no della Carta fondamentale per cui nessuna legge ordinaria, che darà attuazione concreta alla Riforma (ove passasse), potrà mai andare contro la Costituzione.

Altro criterio distorto è quello secondo il quale “la Carta Costituzionale non si tocca” oppure che è una Riforma che incide “su ben sette articoli”: sono segnali di una lettura “sacralizzata” di un testo importante ma pur sempre opera dell’uomo, tanto è vero che numerose sono state le riforme della Carta; basti pensare alla riforma del Titolo V oppure alla tutela dell’ambiente, entrata, a ragione, nel testo costituzionale oppure -è doveroso dirlo- all’art. 111 Costituzione che, per tutti i processi, ha previsto per merito di Vassalli (grande giurista e parigiano) le “condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale”.

Venendo al contenuto della Riforma oggetto del Referendum, al di là delle modifiche che sono soltanto necessari coordinamenti, (da qui i sette articoli interessati), la riforma riguarda, per un verso, la separazione delle carriere tra magistrati requirenti e magistrati giudicanti, ferma restando l’autonomia e indipendenza da ogni altro potere (art. 104) e, dall’altro, l’istituzione dell’Alta corte per i procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati (art. 105).

E’ su questo che il dibattito si doveva e si deve focalizzare, lasciando perdere questioni di appartenenza (pro e contro il Governo) che rischiano di far uscire fuori tema; la questione è il rapporto tra cittadini (diritto di difesa) e Autorità decidente e, molto meno, la questione sui procedimenti disciplinari dei magistrati.

Ed allora guardiamo le questioni in maniera laica e non ideologica e forse arriveremo alla scelta giusta, senza ovviamente mai ritenere di possedere la verità assoluta e definitiva.

 

 

 

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