LE RAGIONI DEL “ NO”
del dott. Carlo ERRICO - magistrato
Siamo chiamati al voto perchè la legge che modifica diversi articoli della Costituzione (dal 104 al 110) è stata presentata dal Governo e non ha avuto il voto della maggioranza qualificata: dunque, come cittadini siamo chiamati a confermare o meno la riforma.
La nostra Costituzione si ispira al principio della separazione dei poteri quale baluardo di democrazia, principio elaborato dalle menti “illuminate” (Montesquieu, "Lo Spirito delle Leggi" pubblicato nel 1748) alla fine di un periodo storico in cui il sovrano assommava in sé tutti e tre i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Tale somma di realizzava attraverso un sistema di controllo delle persone chiamate ad esercitare detti poteri, sia quanto a scelta delle stesse, sia quanto a possibilità di rimozione in caso di non allineamento con il sovrano o con il dittatore.
L’odierna riforma va ad incidere, ove approvata, su tale equilibrio perché crea le premesse del prevalere del potere esecutivo (governo) sul potere giudiziario.
Essa prevede la separazione tra pubblici ministeri e giudici, una modifica profonda del Consiglio Superiore della Magistratura, l’istituzione di un’Alta Corte per giudicare gli illeciti disciplinari dei magistrati. Secondo la prospettazione dei sostenitori del NO al referendum, il complesso di questa riforma comporta, quantomeno, un indebolimento del fondamentale requisito di autonomia e indipendenza che connota la magistratura secondo l’originario assetto costituzionale, frutto del patto polito/sociale del 1948.
Non è una riforma della Giustizia come servizio al cittadino. La Giustizia, nel suo funzionamento concreto, proseguirà con i pregi ed i difetti che la caratterizzano; non vengono offerti strumenti per avviare a soluzione i tantissimi problemi.
La riforma, invece, tocca i magistrati ed il loro rapporto con la politica ed il governo di turno e questo, sì, inciderà sui diritti di ogni cittadino che ha a che fare con l’amministrazione della giustizia in qualsiasi veste, posto che la Giustizia, per definizione e per sua funzione, interviene laddove i conflitti non si risolvono spontaneamente.
Oggi la vita lavorativa di un magistrato, eserciti esso la funzione giudicante (giudice) o requirente (pubblico ministero), è presidiata da garanzie costituzionali di indipendenza e tutela, quali la precostituzione per legge del giudice chiamato a decidere la singola questione e l’inamovibilità. I padri costituenti hanno voluto evitare questo: se, ad esempio, un PM nello svolgere le indagini o un giudice nel decidere deve trattare (in virtù di un meccanismo oggettivo e precostituito, automatico) un processo particolarmente delicato per il territorio, perché tocca determinati interessi, perché attacca determinati poteri forti, non può rimanere soggetto ad un qualche organo superiore che ne può disporre il trasferimento, magari travestendo il tutto da giudizio disciplinare e facendo in modo che l’indagine o il processo rimangano assegnati ad un giudice più allineato con la maggioranza politica del momento.
Ebbene, la riforma propone che a giudicare l’operato del PM o del Giudice sia un organismo terzo, l’Alta Corte di Giustizia, la cui composizione garantisce all’interno di ciascuna commissione (l’organismo specifico chiamato a giudicare il singolo caso) la presenza di componenti laici di nomina parlamentare (cioè su designazione della maggioranza politica del momento) e togati (scelti tra magistrati della Corte di Cassazione), senza alcuna garanzia costituzionale (in quanto è prevista solo genericamente la riserva di legge) che il numero dei laici previsti all’interno di ogni singolo collegio decidente non sia superiore a quello dei togati. Altro aspetto di rilievo.
La vita, diciamo così, lavorativa di ogni magistrato è regolata secondo la Costituzione del 1948 da un organo di autogoverno, il Consiglio Superiore della Magistratura: è esso che, in piena autonomia, ma nel rispetto delle norme dettate dal potere legislativo con apposite leggi (cosiddette leggi sull’Ordinamento Giudiziario), regola reclutamento, immissione nell’incarico, attribuzione di funzioni, valutazioni di professionalità, conferimento di incarichi nella progressione della vita lavorativa, sanzioni disciplinari e quant’altro.
Proprio per la delicatezza di tali competenze in ottica di indipendenza e autonomia della magistratura, i padri costituenti hanno delineato un modello di formazione del CSM che fino ad oggi ha garantito, da un lato, la rappresentatività dei magistrati (che eleggono i 2/3 dei componenti) e, dall’altro, l’equilibrio dei poteri (rimanendo di competenza del parlamento la nomina del residuo terzo dei componenti non togati mediante voto a maggioranza qualificata dei 2/3, quindi con il necessario apporto anche di una parte dell’opposizione; la presidenza è affidata al Capo dello Stato).
Cosa cambia la riforma? Sotto il dichiarato obiettivo di spezzare l’interferenza delle “correnti” (libere associazioni che rappresentano le diverse ispirazioni ideologiche dei magistrati, senza alcun collegamento legale o formale con i partiti politici), che a detta dei riformisti avrebbero sino ad oggi condizionato le decisioni del CSM, i componenti togati verranno estratti a sorte tra tutti i magistrati. Ciò determinerà un evidente squilibrio: 2/3 di componenti togati “sorteggiati” tra i magistrati stessi; 1/3 di componenti non togati che verranno pur sempre sorteggiati, sì, ma tra un elenco di nomi (la norma riformata non ne indica il numero) scelti dal parlamento senza più il vincolo della maggioranza qualificata e, dunque, scelta chiaramente orientabile dal governo.
Infine, il quadro dello smembramento è ultimato con la separazione delle “carriere” (termine sbagliato, perché la differenza è nelle “funzioni”) tra PM e Giudici, con la previsione di due distinti CSM, entrambi eletti con le regole del nuovo modello.In conclusione: due CSM, evidentemente maggiormente esposti al rischio concreto di controllo della maggioranza politica del momento, insieme all’Alta Corte di Giustizia che a sua volta decide secondo composizioni che non garantiscono affatto dalla concreta interferenza sempre della maggioranza politica del momento, costituiscono il vero attentato al fondamentale principio dell’equilibrio tra poteri dello Stato. Quindi è necessario votare NO.
Ciò che viene propugnato come nuovo modello per porre rimedio a mal funzionamenti e interferenze improprie verificatisi con il sistema delineato dalla Costituzione del 1948 (invero, tutti emendabili con semplice legge ordinaria), nasconde in maniera neanche tanto velata l’intento di ridisegnare l’equilibrio tra i poteri dello Stato, in particolare tra il potere esecutivo e quello giudiziario, con chiara prevalenza del primo sul secondo. La logica è quella dello Stato “forte” laddove per Stato si intende l’esecutivo, a discapito dell’equilibrio tra poteri che rimane, esso sì, baluardo di democrazia.
LE RAGIONI DEL “ SI”
dell’avv. Roberto RELLA – Camera penale
In questi mesi in vista del referendum costituzionale sulla riforma della Magistratura si è sentito un po’ di tutto e credo che per il cittadino non addetto ai lavori sia molto difficile stabilire se nella solitudine della cabina elettorale sia giusto crociare il SI o il NO. Premetto che questo mio breve contributo è destinato proprio al cittadino scevro da condizionamenti politici, che non vuole sprecare il proprio preziosissimo voto ed è legittimamente curioso di sentire le ragioni dell’una e dell’altra campana. Partiamo dal primo aspetto affrontato dalla Riforma: la separazione delle carriere di Pubblico Ministero e Giudice.
Queste due figure sono ben distinte per ruoli, percorsi formativi e incardinamento nella struttura dello Stato in quasi tutte le democrazie occidentali, tranne che in Italia e in un altro paio di Paesi. Peraltro, fu il Fascismo con la legge sull’ordinamento giudiziario del 1942 a porre queste due figure sotto un unico ombrello, poiché nel periodo liberale nessuno mai avrebbe – evidentemente –anche solo vagheggiato tale impostazione, che fondeva in un corpo unico chi accusa e chi giudica, poichè essi dovrebbero essere come l’acqua e l’olio.
La separazione delle carriere di Pubblici Ministeri e Giudici è bene che venga valutata dal punto di vista del protagonista del processo: l’imputato.Sia chiaro, la condizione di imputato è si poco piacevole, ma può riguardare ognuno di noi; pertanto, nessuno può dire “questa riforma non mi riguarda!”.
L’imputato (presunto innocente, come prevede la Costituzione), dicevamo, ha un evidente interesse affinchè il giudice che lo giudicherà (e nel processo penale se ne incontrano diversi: Giudice delle indagini preliminari, Giudice dell’udienza preliminare, giudice di primo grado, di appello, di Cassazione) sia terzo rispetto a chi lo accusa (il PM). Per fare ciò occorre che PM e giudice si percepiscano come due sostanze diverse, ma questo non potrà accadere sino a che essi troveranno un punto di unione e reciproco sostegno nel CSM (unico per tutti). Dal CSM, infatti, dipende oggi l’intera vita professionale e disciplinare del magistrato.
Ma a sua volta, il CSM è retto sul sistema correntizio che ne innerva e condiziona l’azione e che (dimentico delle originarie ispirazioni ideologiche) opera in forza di mere logiche di fazione, in cui al PM serve il voto del collega giudice e viceversa. Ecco la necessità di creare due CSM distinti selezionati con il sorteggio, unico strumento in grado di interrompere le dinamiche delle correnti che guidano oggi la selezione dei candidati. Proprio la duplicazione del CSM (sia pur nella predetta duplicazione) manterrà integre le prerogative della Magistratura, la cui indipendenza è patrimonio di tutti, fondamentale per la tenuta dello Stato di diritto.
Il CSM è un organo di alta amministrazione e non un consiglio comunale. Non necessita di orientamento politico nella selezione dei suoi componenti, che devono solo preservare la sacra autonomia della Magistratura dagli altri poteri e premiare il merito nell’attribuzione delle delicatissime funzioni dirigenziali all’interno dei Tribunali e delle Corti.Sia chiaro, nessuno pensa, neanche lontanamente, di limitare la libertà associativa dei magistrati, si vogliono solo evitare le perversioni del sistema correntizio in relazione alle quali diverse voci interne alla stessa Magistratura hanno sollevato già da tempo fondate critiche (per tutti ci si riferisce, solo a titolo di esempio, ai contributi di illustri magistrati come Bruno Tinti e Aniello Nappi).
Si tratta, evidentemente, di un cambiamento culturale cui si spera che il Paese sia pronto. Chi vota SI vuole un cambiamento verso un processo penale più giusto e una Magistratura libera dai condizionamenti correntizi.


